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Subappalto Articolo 119 D.lgs 31 marzo 2023 n.36

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1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi  nel contratto.  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120,  comma  1,  lettera  d),  la cessione del contratto e’ nulla. E’ altresì nullo l’accordo con  cui a terzi sia  affidata  l’integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o lavorazioni  appaltate,  nonché  la  prevalente   esecuzione   delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità  di  manodopera.  E’  ammesso  il  subappalto  secondo  le disposizioni del presente articolo.

 2. Il subappalto é il contratto con il quale l’appaltatore  affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione  di  mezzi  e  rischi  a carico  del  subappaltatore.  Costituisce,  comunque,  subappalto  di lavori  qualsiasi  contratto  stipulato  dall’appaltatore  con  terzi avente  ad  oggetto  attività ovunque  espletate   che   richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa  in  opera  e  i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al  2  per  cento dell’importo delle prestazioni affidate  o  di  importo  superiore  a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera  e  del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,  2  e  3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi  del  parere  delle  Prefetture competenti,  indicano  nei  documenti  di  gara  le prestazioni   o lavorazioni   oggetto   del   contratto   da    eseguire    a    cura dell’aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma  11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della  natura  o della  complessità  delle  prestazioni  o   delle   lavorazioni   da effettuare, il controllo  delle  attività  di  cantiere  e    in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa  tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei  lavoratori ovvero  di  prevenire  il  rischio  di  infiltrazioni  criminali.  Si prescinde da tale ultima valutazione quando  i  subappaltatori  siano iscritti  nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge  6 novembre 2012, n.190, oppure nell’anagrafe antimafia degli  esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.

L’affidatario comunica alla stazione  appaltante,  prima  dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del  sub-contraente, l’importo  del  sub-contratto,  l’oggetto  del  lavoro,  servizio   o fornitura  affidati.  Sono,  altresì ,   comunicate   alla   stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute  nel corso del  sub-contratto.  É   altresì   fatto   obbligo   di   acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del  subappalto  subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l’affidamento di attività secondarie, accessorie o  sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare  comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l’affidamento di servizi di  importo  inferiore  a  20.000  euro annui a imprenditori  agricoli  nei  comuni  classificati  totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle  finanze  n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  141  del  18  giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori  di  cui  all’allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie,  accessorie  o  sussidiarie  rese  in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi  di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti  in  epoca  anteriore alla  indizione  della  procedura  finalizzata  alla   aggiudicazione dell’appalto.

I relativi  contratti  sono  trasmessi  alla  stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del  contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di  cui  al  codice  possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le  forniture compresi  nel  contratto,  previa   autorizzazione   della   stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore  sia  qualificato  per  le  lavorazioni  o  le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di  esclusione  di  cui  al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o  le  parti

di opere ovvero i servizi  e  le  forniture  o  parti  di  servizi  e forniture che si intende subappaltare.

5. L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di  effettivo  inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle  cause di esclusione di cui al Capo II del  Titolo  IV  della  Parte  V  del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante  verifica  la  dichiarazione  tramite  la Banca  dati  nazionale  di  cui  all’articolo  23.  Il  contratto  di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa  e grafica direttamente derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in  termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore  sono  responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le  prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario é responsabile in solido con  il  subappaltatore  per  gli  obblighi  retributivi  e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere  a) e c), l’appaltatore é liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L’affidatario é tenuto ad osservare il trattamento economico  e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella  quale  si  eseguono  le prestazioni secondo quanto previsto  all’articolo  11.  É,  altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti   per   le prestazioni rese nell’ambito del subappalto nel  rispetto  di  quanto previsto  dal  comma  12.  L’affidatario  e,  per  suo   tramite,   i subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima dell’inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli enti  previdenziali,  inclusa  la   Cassa   edile,   assicurativi   e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle  prestazioni  rese  nell’ambito  dell’appalto  o  del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il  documento unico di regolarità contributiva  in  corso  di  validità  relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in  caso di ritardo nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza  contributiva  risultante dal documento unico di  regolarità  contributiva,  si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5.

9. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste  di  cui  al comma 8, il RUP o il responsabile  della  fase  dell’esecuzione,  ove nominato, inoltra le richieste  e  le  contestazioni  alla  direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L’affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente  ai  quali,  all’esito  di apposita verifica, sia stata accertata la  sussistenza  di  cause  di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

11.   La   stazione   appaltante   corrisponde   direttamente    al subappaltatore  ed  ai  titolari  di  sub-contratti  non  costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2  l’importo  dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente é una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del  contratto  lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate  in  subappalto, deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali previsti nel contratto di appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che  avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore  é  tenuto  ad applicare i medesimi contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del contraente principale, qualora le  attività  oggetto  di  subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto  dell’appalto  oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e  siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla  verifica  dell’effettiva applicazione   della   presente   disposizione.   L’affidatario  è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  irregolare  il documento unico di  regolarità  contributiva  é  comprensivo  della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato.  Tale  congruità,  per  i  lavori edili, é verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto  a livello nazionale tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto collettivo  nazionale  comparativamente  più   rappresentative   per l’ambito del settore  edile  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  é   verificata   in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle  autorità  competenti preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.

L’affidatario  é  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici  piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra  loro  e  coerenti con   il   piano   presentato   dall’affidatario.   Nell’ipotesi   di raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  l’obbligo  incombe  al mandatario. Il direttore tecnico  di  cantiere  é  responsabile  del rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate nell’esecuzione dei lavori.

16. L’affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di raggruppamento  temporaneo,  società  o   consorzio.   La   stazione appaltante rilascia l’autorizzazione di cui al comma 4  entro  trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere  prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso  tale termine senza che si  sia  provveduto,  l’autorizzazione  si  intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore  al  2  per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo  inferiore a 100.000 euro, i termini  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

17. Le stazioni  appaltanti  indicano  nei  documenti  di  gara  le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto  che,  pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore  subappalto, in  ragione   delle   specifiche   caratteristiche   dell’appalto   e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della  complessità  delle prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il controllo delle attività di cantiere e più in generale  dei  luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni  di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di  prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde  da  tale  ultima valutazione  quando  i  subappaltatori   ulteriori   siano   iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di lavori di cui al comma 52 dell’articolo  1  della  legge  6  novembre 2012,  n.  190,  ovvero  nell’anagrafe  antimafia   degli   esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire  direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì  agli  affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo é consentita, in deroga all’articolo 68, comma 15, la  costituzione  dell’associazione  in  partecipazione   quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. É fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale  e per le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  dei rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel rispetto   della   normativa   europea   vigente   e   dei   principi dell’ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati  necessari  per la partecipazione e la  qualificazione  all’appaltatore,  scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la  categoria  di  quanto eseguito  attraverso  il   subappalto.  

I  subappaltatori   possono richiedere alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

SUBAPPALTO
25 Settembre 2023 Presavisione.it

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